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Nuova modulistica antincendio obbligatoria in vigore dal 1° marzo 2023

Con la nota DCPREV prot. n. 798 del 19 gennaio 2023 avente per oggetto «Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012», è stato trasmesso il decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023 con il quale sono stati aggiornati i modelli PIN 1, 2, 2.2, 3, 4 e 5 (edizione 2018).

Con il Decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023 il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco ha modificato la modulistica antincendio per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi

Le modifiche riguardano i seguenti modelli, edizione 2023 che dovranno essere obbligatoriamente adottati dal 1° marzo 2023 in sostituzione dei precedenti (edizione 2018):

  • PIN1: Valutazione progetto
  • PIN2: SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività Antincendio)
  • PIN2.2: Cert.REI (Certificazione di Resistenza al fuoco)
  • PIN3: Attestazione di Rinnovo periodico di conformità antincendio
  • PIN4: Istanza di Deroga
  • PIN5: Richiesta N.O.F. (Nulla Osta di Fattibilità)

Principali modifiche dei nuovi modelli 2023

Le modifiche introdotte dal decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023, riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5 (valutazione progetto, deroga, NOF), la quale è stata integrata per facilitare il calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.

Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi dipendono anche dal tipo di approccio progettuale scelto, poiché adottando una soluzione alternativa anche solo per una singola misura antincendio, (da S.1 a S.10) l’importo del versamento deve essere maggiorato del 50% rispetto alla progettazione con soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio».

Inoltre, è stato previsto l’inserimento di un riferimento per tener conto della presenza di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Oltre a quanto sopra riportato, è stata prevista una modifica prettamente formale al modello PIN 2.2-2023-Cert.Rei per tenere conto che le valutazioni delle prestazioni di resistenza al fuoco con il metodo tabellare sono possibili anche con riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. e non solo al D.M. 16 febbraio 2007.